• 10 Giugno 2023 9:20

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro,
un’attivita’ commerciale, artigiana o agricola, operando quale
persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa’ pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in
materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la
crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via
esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate
dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293.
Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in
materia di crisi di impresa delle societa’ pubbliche.
Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione
coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente codice si intende per:
a) “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile
l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di
cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi
dodici mesi;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del
consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore,
dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i
seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348;

e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa’ appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
f) «societa’ pubbliche»: le societa’ a controllo pubblico, le
societa’ a partecipazione pubblica e le societa’ in house di cui
all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83));
h) “gruppo di imprese”: l’insieme delle societa’, delle imprese
e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi
degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o
sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa’, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova
contraria, che l’attivita’ di direzione e coordinamento delle
societa’ del gruppo sia esercitata dalla societa’ o ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa’ o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di
imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: ((…)) si intendono quelle indicate come
tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il
luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi;
m-bis) “strumenti di regolazione della crisi e
dell’insolvenza”: le misure, gli accordi e le procedure volti al
risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attivita’ e passivita’ o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita’ che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi));
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»:
l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato
dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito ((degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti)) dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato
dal debitore nell’ambito di ((uno degli strumenti di regolazione
della crisi e dell’insolvenza)) che soddisfi congiuntamente i
seguenti requisiti: 1) essere iscritto all’albo dei gestori della
crisi e insolvenza delle imprese, nonche’ nel registro dei revisori
legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre
parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da
rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i
soggetti con i quali e’ eventualmente unito in associazione
professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni
attivita’ di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore,
ne’ essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo
dell’impresa, ne’ aver posseduto partecipazioni in essa;
o-bis) « “esperto”: il soggetto terzo e indipendente, iscritto
nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 3 e nominato dalla
commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata;
p) «misure protettive»: le misure temporanee ((richieste dal
debitore)) per evitare che determinate azioni dei creditori possano
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle
iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza
((, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione
della crisi e dell’insolvenza));
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal
giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del
debitore, che appaiano secondo le circostanze piu’ idonei ad
assicurare provvisoriamente ((il buon esito delle trattative e gli
effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
e delle procedure di insolvenza));
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della
giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni,
che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da
sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)).
Art. 121Presupposti della liquidazione giudiziale
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Art. 65 – Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
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